§ 1 Ambito di applicazione
(1) Per tutti i contratti riguardanti le nostre forniture e prestazioni da noi stipulati con i clienti, come pure per le relative obbligazioni precontrattuali, valgono esclusivamente queste Condizioni Generali di Servizio (CGS), qualora non sia stato concordato diversamente, in modo espresso e in forma scritta. Altre condizioni di contratto o d’acquisto non saranno elementi costitutivi del contratto, anche qualora non le negassimo espressamente. Questo vale anche qualora eseguissimo le nostre prestazioni al cliente senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni opposte o divergenti oppure nella singola prestazione corrispondente si facesse riferimento a queste.
(2) Anche qualora non vi si faccia di nuovo riferimento nelle relazioni d’affari esistenti al momento della conclusione di simili contratti, valgono esclusivamente le nostre CGF nella loro versione consultabile dal cliente su k2-systems.com/it/cgs a meno che i partner contrattuali non si accordino diversamente per iscritto. Al cliente sarà inviata gratuitamente, a richiesta, anche l‘attuale versione delle CGF in forma stampata.
(3) Queste CGF non valgono nei confronti dei consumatori intesi ai sensi dell’art. 13 del codice civile tedesco (BGB).
(4) A integrazione di queste CGF valgono le Condizioni generali di utilizzo per gli imprenditori (CGU-I) relative al nostro software K2 Base
§ 2 Stipulazione del contratto, documentazione dell’offerta
(1) Le nostre offerte non sono impegnative e non sono vincolanti, salvo qualora l’offerta sia definita vincolante in forma scritta. Il cliente rimane vincolato per due settimane alle dichiarazioni per la conclusione di contratti (offerte contrattuali).
(2) Un vincolo giuridico si realizza soltanto mediante un contratto firmato reciprocamente o la nostra conferma scritta d’ordine e, inoltre, con l’inizio dell’esecuzione delle nostre prestazioni. Possiamo esigere una conferma scritta delle dichiarazioni contrattuali del cliente. L’accettazione scritta dell’offerta di acquisto vincolante da parte nostra (conferma d’ordine) può avvenire anche tramite e-mail (per via elettronica).
(3) Tutte le informazioni da noi fornite – laddove non vi siano contrassegni o accordi diversi – sono valide fino al momento della consultazione da parte del cliente, perché informazioni, offerte e prezzi vengono costantemente aggiornati.
(4) Ci riserviamo il diritto di proprietà e il diritto d’autore sulle illustrazioni, i disegni, i calcoli, gli utensili e altra documentazione. Questo vale anche per quella documentazione scritta che viene definita “confidenziale”. Prima della cessione a terzi o dell’impiego per terzi, il cliente necessita della nostra espressa autorizzazione scritta.
§ 3 Oggetto del contratto, garanzie, modifica delle prestazioni
(1) Determinante per il volume, il tipo e la qualità delle forniture e delle prestazioni, è il contratto firmato reciprocamente oppure la nostra conferma d’ordine, altrimenti la nostra offerta. Altre indicazioni o richieste diventano parti essenziali del contratto soltanto qualora i partner contrattuali concordino questo per iscritto oppure noi lo abbiamo confermato per iscritto. Eventuali modifiche posteriori dell’entità della prestazione richiedono un accordo scritto oppure la nostra espressa conferma scritta.
(2) La descrizione dei prodotti, le rappresentazioni e i dati tecnici sono descrizioni della prestazione, tuttavia non rappresentano alcuna garanzia. Una garanzia richiede un’espressa dichiarazione scritta. Qualora nelle offerte si parli di garanzie, si tratta esclusivamente delle nostre garanzie sul prodotto (consultabili nella versione aggiornata su k2-systems.com/it/termini-di-garanzia), che devono essere elaborate direttamente con noi. Disegni, illustrazioni, dimensioni, pesi e altri dati della prestazione sono vincolanti soltanto qualora questo sia stato concordato espressamente per iscritto.
Si chiarisce che sia i prodotti elettronici che i componenti elettronici dei sistemi K2 non sono coperti dalle condizioni di garanzia K2.
(3) Ci riserviamo modifiche minime delle prestazioni, qualora si tratti di modifiche irrilevanti delle prestazioni, che siano ragionevoli per il cliente. Soprattutto modifiche della qualità, della quantità, del peso o altre divergenze d’uso commerciale devono essere accettate dal cliente, anche qualora lo stesso nella sua ordinazione si riferisca a prospetti, disegni o illustrazioni, salvo nel caso si convenga espressamente una qualità vincolante.
§ 4 Periodo d’esecuzione, ritardi, prestazioni parziali, luogo d’adempimento
(1) Le indicazioni sui termini di consegna e prestazione non sono vincolanti, salvo qualora queste siano da noi definite vincolanti per iscritto. Tutti i termini di consegna e prestazione sono espressi con la riserva del corretto e tempestivo autorifornimento. I termini di consegna decorrono con l’invio della nostra conferma d’ordine, tuttavia non prima che siano state chiarite tutte le questioni commerciali e tecniche fra il cliente e noi e non prima che il cliente abbia adempiuto tutti gli obblighi a lui spettanti (ad es. presentazione delle necessarie autorizzazioni delle autorità oppure pagamento degli acconti concordati).
(2) I termini di consegna e per l’adempimento si prolungano per il periodo in cui il cliente si trova contrattualmente in mora e per il periodo in cui noi, a causa di circostanze a noi non imputabili, siamo impossibilitati a eseguire la consegna o la prestazione, e per un periodo iniziale ragionevole alla fine di questo impedimento. Fanno parte di queste circostanze anche le cause di forza maggiore, la carenza di materie prime sui maggiori mercati di materie prime, i ritardi dei nostri fornitori e gli scioperi. I termini valgono come prorogati anche nel periodo in cui il cliente non esegue una prestazione di cooperazione, contrariamente al contratto, p. es. non comunicando un’informazione, non consegnando un ordine oppure non mettendo a disposizione i suoi dipendenti.
(3) Qualora i partner commerciali concordino posteriormente altre o addizionali prestazioni, che abbiano un effetto sui termini concordati, questi termini si prolungano per un periodo ragionevole.
(4) Qualora su richiesta del cliente si concordi un differimento dei termini di consegna o dei termini per l’esecuzione delle prestazioni, siamo in diritto di richiedere il pagamento nel momento in cui sarebbe divenuto esigibile in assenza del differimento. L’accordo sul differimento di questi termini richiede la forma scritta.
(5) Le ingiunzioni e le fissazioni dei termini da parte del cliente richiedono la forma scritta ai fini della loro validità. Una proroga del termine deve essere ragionevole. Un termine inferiore a due settimane è ragionevole soltanto in caso di particolare urgenza.
(6) Possiamo eseguire prestazioni parziali, qualora gli articoli forniti siano utilizzabili utilmente dal cliente. Ci riserviamo forniture superiori o inferiori fino al 5 % del volume della fornitura.
(7) I termini di consegna concordati valgono come adempiuti, quando la merce è stata consegnata al trasportatore nel termine concordato oppure noi abbiamo comunicato l’effettiva disponibilità di consegna.
(8) Qualora noi stessi non fossimo riforniti dal nostro fornitore (definitivamente), pur avendolo selezionato debitamente, e l’ordine soddisfa sufficientemente i requisiti del nostro obbligo di consegna, in questo caso siamo in diritto nei confronti del cliente di recedere completamente o parzialmente, qualora abbiamo dichiarato al cliente la nostra impossibilità di consegna e – per quanto ammesso – offriamo al cliente la cessione delle rivendicazioni a noi spettanti contro il fornitore. Nella scelta dei nostri fornitori non rispondiamo per colpe lievi derivanti dalla selezione.
(9) La nostra sede è il luogo d’adempimento, qualora non sia indicato o concordato diversamente.
§ 5 Imballo, spedizione, trasferimento del rischio, assicurazione
(1) Le nostre forniture vengono imballate con modalità specializzate e commerciali a spese del cliente.
(2) Il rischio è trasferito al cliente non appena il prodotto ha lasciato il nostro stabilimento o il magazzino di consegna. Questo vale anche per forniture parziali, forniture nell’ambito dell’adempimento posticipato, come pure quando ci assumiamo altre prestazioni, quali, in particolare, i costi di spedizione o la consegna. Qualora in vigenza di un contratto d’opera avvenga una presa in consegna, il rischio si trasferisce al momento della presa in consegna. Al ritiro del prodotto, il rischio corrispondente si trasferisce al cliente.
(3) Ci riserviamo la scelta del tipo di spedizione, del trasportatore o del tragitto del trasporto, qualora non avessimo nessuna indicazione scritta del cliente. In questa scelta rispondiamo solo per dolo o colpa grave.
§ 6 Prezzi, corrispettivo, pagamento, compensazione, quantità minima d’ordine
(1) Tutti i prezzi si intendono, qualora i partner contrattuali non si siano accordati diversamente, dalla nostra sede. Tutti i prezzi e i corrispettivi sono intesi in euro più l’IVA legale ed eventuali altre imposte previste dalla legge nella nazione di consegna, con l’aggiunta altresì di costi di trasporto, spese, imballo, spedizione ed eventuale assicurazione sul trasporto.
(2) Sono dovuti i prezzi rispettivamente concordati nel contratto. Per gli ordini di importo inferiore a 2000,- euro verrà applicato un supplemento pari a 75,00 euro. Il costo dei servizi verrà calcolato in base alle prestazioni eseguite.
(3) La spedizione delle nostre merci avviene sostanzialmente solo contro pagamento anticipato per bonifico. Il cliente si obbliga a pagare il prezzo per le nostre forniture e prestazioni immediatamente dopo la stipulazione del contratto, qualora non siano stati presi accordi diversi. Qualora non sia richiesto un pagamento anticipato, i pagamenti sono esigibili senza sconto entro 14 giorni e, salvo che i partner contrattuali non abbiamo concordato diversamente, devono essere effettuati subito dopo l’esecuzione della prestazione e la ricezione della fattura da parte del cliente.
(4) In mancanza di previo accordo particolare, si accettano solo pagamenti non in contanti, vale a dire bonifici sui nostri conti bancari indicati nella documentazione contrattuale. Non si risponde per un incasso o un protesto tempestivo, qualora ci sia attribuibile mera colpa lieve.
(5) Qualora la morosità del cliente duri oltre 30 giorni di calendario oppure sia stata presentata domanda per l’apertura di una procedura fallimentare sul suo patrimonio ovvero una procedura comparabile in un altro ordinamento giuridico, siamo in diritto di esigere immediatamente tutti i crediti dal cliente, di trattenere tutte le forniture e le prestazioni e di far valere tutti i diritti sulla riserva di proprietà.
(6) Il cliente può compensare soltanto il credito da noi non contestato o accertato in giudicato. Salvo che nell’ambito dell’art. 354 a del codice commerciale tedesco (HGB), il cliente può cedere crediti derivanti da questo contratto a terzi solo dopo la nostra previa autorizzazione scritta. Al cliente spetta un diritto di ritenzione o l’eccezione del mancato adempimento del contratto solo nell’ambito dello specifico rapporto contrattuale.
(7) Le circostanze che subentrano dopo la stipulazione del contratto, che influenzano notevolmente la base di calcolo in modo non prevedibile e ricadono al di fuori della nostra sfera d’influenza ci autorizzano ad adeguare il prezzo concordato in un importo di fattura corrispondente esclusivamente a queste circostanze. Questo vale soprattutto per le modifiche legislative, le misure amministrative delle autorità, l’aumento dei prezzi dei nostri fornitori a monte e le oscillazioni valutarie. L’adeguamento di prezzo su questa base di calcolo si fonda sullo stesso fondamento di quello concordato originariamente e non serve all’aumento del profitto.
(8) Qualora dopo la stipulazione del contratto ci pervengano informazioni sfavorevoli riguardo alla situazione patrimoniale o all’affidabilità creditizia del cliente, possiamo – ove eccezionalmente non debba essere effettuato un pagamento anticipato – far dipendere la lavorazione e la fornitura da un adeguato pagamento anticipato del cliente oppure da una prestazione di garanzia mediante deposito o garanzia bancaria.
§ 7 Riserva di proprietà
(1) Le nostre prestazioni rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti che ci spettano nell’ambito del rapporto d’affari con il cliente. Fanno parte dei crediti anche i crediti quali assegni e cambiali, come pure i crediti derivanti da conti aperti.
(2) Il cliente ha l’obbligo di trattare con cura le merci soggette a riserva di proprietà per la durata della stessa. In particolare, il cliente ha l’obbligo di assicurare sufficientemente e a proprie spese la merce contro i danni da incendio, acqua e furto, per il valore a nuovo. Il cliente ci cede fin da ora tutti i diritti al risarcimento danni derivanti da questa assicurazione. Con la presente accettiamo la cessione. Qualora non dovesse essere ammissibile una cessione, il cliente istruisce con la presente il suo assicuratore, in modo irrevocabile, di effettuare eventuali pagamenti solo a noi. Restano impregiudicati i nostri altri diritti. Il cliente deve dimostrare su richiesta la stipulazione dell’assicurazione.
(3) Al cliente si permette un’alienazione della merce soggetta a riserva di proprietà, soltanto nell’ambito del corso ordinario degli affari. Il cliente non è autorizzato a dare in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà, a venderla a scopo di garanzia o altro, ad adottare provvedimenti che mettono a rischio la nostra proprietà. In caso di pignoramento o altri atti di terzi, il cliente deve informarci immediatamente per iscritto, comunicando tutte le informazioni necessarie a informare terzi sui nostri diritti di proprietà e cooperando alle nostre misure per la tutela della merce soggetta a riserva di proprietà. Il cliente sostiene tutti i costi di cui è responsabile, che devono essere sostenuti per annullare l’accesso alla merce da parte di terzi e per rimpiazzare la merce, nella misura in cui non possano essere riscossi da terzi.
(4) Il cliente cede a noi già adesso i crediti derivanti dalla rivendita della merce con tutti i diritti accessori, e precisamente indipendentemente dal fatto se la merce soggetta a riserva di proprietà sarà rivenduta senza o dopo la lavorazione. Accettiamo questa cessione già da adesso. Qualora non fosse consentita una cessione, il cliente ordina irrevocabilmente con la presente al debitore terzo di eseguire eventuali pagamenti solo a noi. Il cliente è autorizzato in modo revocabile a riscuotere per noi in modo fiduciario i crediti ceduti. Gli importi riscossi devono esserci trasferiti immediatamente. Possiamo revocare il mandato d’incasso del cliente, così come la legittimazione del cliente alla rivendita, qualora il cliente non adempia debitamente i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, si trovi in mora, sospenda i suoi pagamenti oppure sia stata richiesta l’apertura della procedura fallimentare sul patrimonio del cliente. Una rivendita dei crediti richiede la nostra previa autorizzazione. Con l’avviso della cessione al debitore terzo, si estingue il potere d’incasso del cliente. In caso di revoca del potere d’incasso, possiamo esigere che il cliente comunichi i crediti ceduti e il loro debitore, indichi tutte le informazioni necessarie all’incasso, consegni l’intera documentazione relativa e comunichi la cessione ai debitori.
(5) Qualora i crediti del cliente derivanti dalla rivendita siano depositati in un conto corrente, il cliente ci cede anche i suoi crediti nei confronti del suo cliente presenti nel suo conto corrente, e precisamente per l’importo del prezzo d‘acquisto, IVA compresa, concordato per la rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà.
(6) Qualora noi esercitassimo le nostre rivendicazioni conformemente all’art. 6, comma 6, in questo caso il cliente deve garantirci l’immediato accesso alla merce oggetto di riserva, inviarci un elenco preciso della merce soggetta a riserva disponibile, selezionare la merce per noi e consegnarcela a nostra richiesta.
(7) La lavorazione o la trasformazione della merce soggetta a diritto di proprietà da parte del cliente avviene sempre per noi. Il diritto di aspettativa del cliente per la merce soggetta a riserva di proprietà si estende alla cosa lavorata o trasformata. Qualora la merce sia incorporata, unita o mischiata ad altre cose che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore della merce fornita rispetto alle altre cose trasformate al momento della lavorazione. Il cliente custodisce per noi le nuove merci gratuitamente. Per la merce risultante dalla lavorazione, trasformazione o collegamento, valgono per il resto le stesse disposizioni della merce soggetta a riserva di proprietà.
(8) Su richiesta del cliente abbiamo l’obbligo di svincolare le garanzie a lui spettanti, qualora il valore realizzabile delle garanzie, considerando gli scarti di garanzia comuni nelle banche, superi di almeno il 10% i nostri crediti dal legame contrattuale con il cliente. Nella valutazione si deve partire dal valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà e dal valore nominale nei crediti.
(9) In caso di fornitura di merci in altri ordinamenti giuridici, nei quali la regolamentazione della riserva di proprietà conforme a questi paragrafi non ha lo stesso effetto di garanzia come nella Repubblica Federale di Germania, il cliente ci concede con la presente un diritto di garanzia equivalente. Qualora a questo scopo si rendano necessarie altre dichiarazioni o atti, il cliente fornirà queste dichiarazioni e atti. Il cliente deve cooperare in tutti i provvedimenti necessari e utili per l’efficacia e l’ottenimento di tali diritti di garanzia.
§ 8 Vincolo contrattuale e cessazione del contratto
(1) Il cliente può interrompere anticipatamente lo scambio di prestazioni, in caso di una violazione degli obblighi da parte nostra, non importa per quale motivo giuridico (p. es. in caso di recesso, richiesta di risarcimento danni invece della prestazione, disdetta per grave motivo), oltre che per i requisiti previsti dalla legge, soltanto nel caso dei seguenti presupposti:
a) La violazione contrattuale può essere reclamata in modo concreto. L’eliminazione della violazione contrattuale deve essere richiesta definendo un termine. Si deve inoltre ammonire che, dopo il decorso di questo termine senza esito, non saranno accettate altre prestazioni concernenti il guasto reclamato e che così sarà terminato parzialmente o completamente lo scambio di prestazioni.
b) Il termine per l‘eliminazione del difetto deve essere ragionevole.
Un termine inferiore a due settimane è ragionevole soltanto in caso di particolare urgenza. In caso di grave e definitivo rifiuto di prestazione oppure in base agli altri requisiti previsti per legge (art. 323, comma 2 del codice civile tedesco, BGB) può non avvenire una fissazione del termine.
c) La terminazione dello scambio di prestazioni (parziale o completo) a causa della non eliminazione del difetto può essere dichiarata solo entro tre settimane dopo il decorso di questo termine. Il decorso del termine è bloccato durante la durata delle trattative.
(2) Il cliente può esigere un ripristino dello status quo ante del contratto a causa del ritardo della prestazione, soltanto qualora il ritardo sia imputabile solo o soprattutto a noi, salvo che, dopo un ponderazione dei suoi interessi, non sia ragionevole da parte del cliente restare legato al contratto.
(3) Tutte le dichiarazioni a questo proposito richiedono la forma scritta per essere valide.
(4) È ammesso il recesso dal contratto conformemente alle disposizioni previste dalla legge.
(5) Ci si riserva la facoltà di recesso straordinario per giusta causa dal rapporto contrattuale con effetto immediato. Per giusta causa si intende in particolare il caso in cui il cliente abbia comunicato informazioni non veritiere sulla propria affidabilità creditizia o abbia sospeso definitivamente i pagamenti o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per l’acquisizione di una dichiarazione giurata nel contesto di un procedimento fallimentare, o sia stato aperto un procedimento fallimentare sul suo patrimonio o un procedimento analogo ai sensi di un altro ordinamento giuridico o sia stata presentata una richiesta di apertura di un simile procedimento, salvo che il cliente effettui immediatamente un pagamento anticipato. Ci si riserva inoltre la facoltà di recedere con effetto immediato dal rapporto contrattuale qualora il cliente sia tenuto a un pagamento anticipato e si trovi in mora di almeno 14 giorni.
§ 9 Obblighi generali del cliente
(1) Il cliente ha l’obbligo di far controllare tutte le nostre forniture conformemente all’art. 1, comma 1, immediatamente dopo la consegna o la fornitura oppure dal momento della messa a disposizione in conformità alle disposizioni legali in materia commerciale (art. 377 del codice commerciale tedesco, HGB), mediante un dipendente specializzato, e di reclamare immediatamente per iscritto i vizi riconoscibili e/o riconosciuti, descrivendo esattamente il difetto reclamato.
(2) Il cliente riconosce che una fruttuosa e adeguata esecuzione delle prestazioni da noi dovute dipende dalla completa cooperazione del cliente. Il cliente si obbliga perciò a mettere a disposizione, tempestivamente e in modo completo, tutte le informazioni necessarie per un’esecuzione adeguata della prestazione.
(3) Il cliente si obbliga a sottoporre le nostre prestazioni a scrupolosi test sull’impiego nella situazione concreta, come pure a sottoporle a un test funzionale prima del montaggio, della subfornitura, ecc. Questo vale anche per la fornitura di articoli che il cliente riceve gratuitamente come supplemento o nell’ambito della garanzia.
§ 10 Limitazioni d’impiego, esonero
(1) Qualora non sia stato diversamente concordato, in modo espresso e in forma scritta, le nostre prestazioni non sono destinate all’impiego in apparecchi e sistemi che contengano o assistano la vita oppure impianti nucleari, obiettivi militari, di aeronautica e astronautica o per altri scopi, in cui un guasto del prodotto potrebbe minacciare la vita oppure generare danni successivi catastrofici.
(2) Qualora il cliente infranga il comma 1, questo avviene a proprio rischio e nell’esclusiva responsabilità del cliente. Il cliente ci esonera completamente con la presente da qualsiasi responsabilità derivante dall’impiego della merce in questo contesto, ci tiene indenni da danni e azioni legali, inclusi i costi per una ragionevole difesa giuridica.
§ 11 Vizi della cosa
(1) Le nostre prestazioni hanno le qualità concordate e sono adatte per l’impiego previsto contrattualmente, in caso di mancato accordo per l’impiego abituale. Senza altro accordo espresso, sarà riconosciuta alle nostre prestazioni esclusivamente un’esenzione da vizi corrispondentemente all’attuale tecnologia. La responsabilità per l’adeguatezza e la sicurezza delle nostre prestazioni per un’applicazione da parte del cliente è esclusivamente a carico del cliente. Non sarà considerata una diminuzione irrilevante della qualità.
(2) La garanzia è esclusa:
a) qualora i nostri prodotti non siano immagazzinati, installati, messi in servizio o impiegati dal cliente o da terzi in modo appropriato,
b) in caso di usura naturale,
c) in caso di manutenzione inappropriata,
d) in caso di utilizzo di mezzi aziendali non adeguati,
e) in caso di danni risultanti da riparazioni o altri lavori da parte di terzi, che non sono stati espressamente autorizzati da noi.
L’onere della rappresentazione e della prova riguardanti la mancanza di queste cause di esclusione è a carico del cliente.
I diritti del cliente per vizi della cosa presuppongono, inoltre, che il cliente abbia adempiuto debitamente i suoi obblighi di controllo e denuncia dei vizi, conformemente all’art. 9, comma 1, denunciando immediatamente per iscritto i vizi nascosti dopo la loro scoperta.
(3) In caso di vizi della cosa possiamo adempiere posteriormente. L’adempimento avviene, a nostra scelta, eliminando il danno, fornendo merci o prestazioni non difettose oppure mostrando le possibilità di evitare gli effetti del difetto. Per un danno devono essere accettati almeno due tentativi di eliminazione dei vizi. Il cliente deve accettare, come adempimento, una versione nuova del prodotto di pari valore oppure la versione del prodotto precedente di pari valore, che non presenti il difetto, qualora ciò sia considerato per lui ragionevole.
(4) Il cliente deve assisterci nell’analisi dell’errore e nell’eliminazione del vizio, soprattutto descrivendo concretamente i problemi subentrati, informandoci in modo completo e concedendoci il tempo e le opportunità necessari per l’eliminazione dei vizi.
(5) Qualora nell’ambito dell’adempimento successivo il cliente debba sostenere spese per la rimozione della cosa difettosa e per l’installazione o l’apporto della cosa migliorata o priva di difetti, ci accolliamo eventuali costi comprovati pari al massimo a 1,5 volte in più del prezzo netto del prodotto concretamente difettoso.
(6) Qualora sorgano costi supplementari, derivanti dal fatto che le nostre prestazioni sono state modificate o impiegate in modo errato, possiamo esigere che queste spese ci siano compensate. Possiamo esigere un rimborso delle spese, qualora non sia stato rilevato nessun difetto. L’onere della prova spetta al cliente. Fa riferimento l’art. 254 del codice civile tedesco (BGB).
Qualora aumentino le spese necessarie all’eliminazione del vizio, soprattutto i costi per il trasporto, i tragitti, la manodopera e il materiale, non dobbiamo accollarcele, laddove le spese aumentino in quanto l’oggetto della fornitura è stato trasferito dal cliente in un luogo diverso dall’indirizzo di consegna, salvo che il trasferimento corrisponda al suo impiego previsto dal contratto e dalle disposizioni. I costi per il personale e il materiale, che il cliente fa valere a causa della difettosità delle nostre prestazioni, devono essere calcolati sulla base delle spese vive sostenute.
(7) Il rinvio di merci difettose allo scopo dell’adempimento successivo può avvenire soltanto dopo previa autorizzazione scritta, in modo corrispondente alle regole da noi previste in questo caso. Il rischio del casuale perimento o deterioramento della merce si trasferisce soltanto al momento della nostra accettazione alla nostra sede commerciale. Siamo in diritto di rifiutare il rinvio di merci non concordato precedentemente.
(8) Qualora rifiutassimo definitivamente l’adempimento successivo oppure questo fallisse definitivamente ovvero non fosse ragionevole per il cliente, questi potrà, nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge secondo le direttive dell’art. 8, recedere dal contratto oppure diminuire ragionevolmente il pagamento, richiedendo inoltre un risarcimento danni oppure un compenso delle spese conformemente all’art. 13. Le rivendicazioni cadono in prescrizione conformemente all’art. 14. Restano impregiudicate le disposizioni degli art. 445a, 445b e 478 del codice civile tedesco (BGB).
§ 12 Vizi giuridici
(1) Qualora non sia stato concordato diversamente, siamo in dovere di eseguire le nostre prestazioni esclusivamente nel territorio del luogo di consegna libero da diritti di protezione industriale e diritti d’autore di terzi (in seguito: diritti di privativa). Qualora un terzo rivendichi diritti legittimi nei confronti del cliente, derivanti dalla violazione dei diritti di privativa, mediante prestazioni da noi fornite e utilizzate conformemente al contratto, rispondiamo nei confronti del cliente entro il termine definito nell’art. 14 come segue:
(2) Conseguiremo a nostra scelta e a nostre spese un diritto di godimento per le prestazioni interessate o le modificheremo in modo che il diritto di privativa non sia violato oppure le sostituiremo. Qualora questo non ci fosse possibile in condizioni ragionevoli, spettano al cliente i diritti di recesso e di diminuzione del prezzo previsti dalla legge. Il cliente non potrà pretendere un compenso delle spese sostenute invano.
(3) Il nostro dovere di prestazione di risarcimento danni si orienta nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge conformemente all’art 13.
(4) I nostri obblighi sopra menzionati sussistono soltanto qualora il cliente ci informi immediatamente per iscritto sulle rivendicazioni di terzi, non riconosca una violazione e ci siano riservati tutte le misure di difesa e il potere di concludere accordi transattivi.
(5) Le rivendicazioni del cliente sono escluse qualora lo stesso sia responsabile della violazione del diritto di privativa. Le rivendicazioni del cliente sono inoltre escluse qualora le violazioni dei diritti di privativa siano causate da speciali direttive del cliente, da un impiego da noi non prevedibile oppure dal fatto che la fornitura sia stata modificata dal cliente ovvero impiegata congiuntamente a prodotti non forniti da noi.
(6) Per il resto valgono le disposizioni corrispondenti dell’art. 11.
(7) Si escludono ulteriori o altre rivendicazioni del cliente, nei confronti nostri e del nostro personale ausiliario, che siano basate su un vizio giuridico e siano diverse da quelle qui regolate.
§ 13 Responsabilità
(1) Risarciamo i danni o le spese sostenute invano, a prescindere dal motivo giuridico (p. es. da rapporti obbligatori negoziali o equiparabili, vizi della cosa e vizi giuridici, violazione di obblighi e atti illeciti) solo nel seguente volume e soltanto qualora esista una nostra colpa (dolo o colpa):
a) La responsabilità in caso di dolo, come pure quella derivante da garanzia, è illimitata.
b) In caso di colpa grave rispondiamo per l’importo del danno tipico e prevedibile.
c) In altri casi rispondiamo soltanto per la violazione di un obbligo contrattuale, per rivendicazioni derivanti da vizi e per ritardo, e precisamente risarcendo il danno tipico e prevedibile.
La responsabilità in merito è limitata, per il singolo sinistro, al doppio del compenso concordato per l’ordine interessato dal danno e al triplo del valore dell’ordine per tutti i sinistri relativi a questo rapporto contrattuale.
Gli obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali) riguardano conformemente alla giurisprudenza quegli obblighi il cui adempimento rende generalmente possibile la debita esecuzione del contratto e della cui osservanza il partner contrattuale si fida e può fidarsi regolarmente.
(2) Esclusione del vincolo giuridico relativo al calcolo statico: Il software “K2 Base” impiegato e reso disponibile da K2 Systems fornisce suggerimenti per il calcolo statico di sistemi di montaggio per il fotovoltaico. I calcoli statici vengono forniti dal sistema senza vincolo giuridico. Non sussiste dunque alcun obbligo di risarcimento basato su un calcolo errato del suddetto software.
(3) In caso di lesioni della vita, del corpo e della salute e in caso di pretese basate sulla legge sulla responsabilità civile del produttore valgono solo le disposizioni previste dalla legge.
(4) Rimane in sospeso l’eccezione del concorso di colpa.
§ 14 Prescrizione
(1) I termini di prescrizione equivalgono a
a) un anno dalla consegna della merce per rivendicazioni derivanti da rimborso del prezzo d’acquisto e recesso o diminuzione del prezzo, tuttavia per difetti reclamati debitamente non meno di tre mesi dalla consegna di una dichiarazione valida di recesso o di riduzione del prezzo;
b) un anno per altre rivendicazioni derivanti da vizi della cosa;
c) un anno per rivendicazioni in virtù di vizi giuridici; qualora il vizio giuridico consista in un diritto reale di terzi motivante la richiesta di reso della merce, valgono i termini di prescrizione previsti dalla legge;
d) un anno per altre rivendicazioni di risarcimento danni o risarcimento di spese sostenute invano. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell’anno in cui si è verificata la rivendicazione e il cliente ha preso conoscenza delle circostanze motivanti le rivendicazioni o avrebbe dovuto prenderne conoscenza senza colpa grave.
(2) Nei casi previsti dall’art. 438, comma 1 e comma 2 a) e b) del codice civile tedesco (BGB) il termine di prescrizione, in deroga alle disposizioni previste dalla legge, è pari a tre anni.
(3) Nei casi previsti dall’art. 634a, comma 1 e comma 2 del codice civile tedesco (BGB) il termine di prescrizione, in deroga alle disposizioni previste dalla legge, è pari a tre anni.
(4) In caso di risarcimento danni e risarcimento spese per intenzionalità, colpa grave e dolo, come pure in caso di lesioni mortali, fisiche o danni alla salute e in caso di rivendicazioni previste dalla legge tedesca sulla responsabilità civile del produttore (Produkthaftungsgesetz) valgono tuttavia sempre i termini di prescrizione previsti dalla legge.
§ 15 Segretezza, trattamento dei dati personali, citazione del cliente come referenza
(1) Il cliente si impegna a trattare confidenzialmente tutti gli oggetti da noi inviatigli o di cui è venuto a conoscenza, prima o durante l’esecuzione del contratto (p.es. documentazione, informazioni), che sono protetti legalmente o contengono chiaramente segreti aziendali o commerciali o che sono contrassegnati come confidenziali, anche dopo la cessazione del contratto, a meno che questi siano pubblicamente noti senza alcuna avvenuta violazione dell’obbligo del segreto professionale oppure qualora non esista nessun interesse legale meritevole di protezione. Il cliente conserva e protegge questi oggetti in modo tale da escludere un abuso da parte di terzi.
(2) Il cliente rende accessibili gli oggetti con obbligo di segreto professionale, conformemente al comma 1, solo ai dipendenti e ad altri terzi che necessitano l’accesso per esercitare i loro doveri di servizio. Il cliente istruisce queste persone sulla necessità del segreto professionale per questi oggetti.
(3) Noi elaboriamo i dati del cliente necessari per l’esecuzione dell’operazione nell’osservanza delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Possiamo citare il cliente come referenza.
(4) Il cliente fornisce il proprio consenso affinché noi possiamo raccogliere informazioni su di lui presso le consuete agenzie per tutelare i nostri interessi legittimi.
§ 16 Clausola di controllo delle esportazioni
(1) In caso di cessione a terzi delle nostre merci o delle nostre prestazioni, il cliente si vincola a osservare e rispettare tutte le disposizioni nazionali e internazionali applicabili del diritto sul controllo delle esportazioni. Occorre in particolar modo rispettare le disposizioni sul controllo delle esportazioni valide per l’Unione Europea, per gli Stati Uniti d’America e per la Repubblica Federale di Germania.
(2) Prima della cessione a terzi delle nostre merci o delle nostre prestazioni, il cliente si impegna ad accertare mediante misure e controlli adatti che con tale cessione o fornitura non violi le ordinanze di embargo, in particolar modo quelle dell’Unione Europea o degli Stati Uniti d’America, anche tenendo in considerazione eventuali divieti di aggiramento.
(3) Il cliente si impegna altresì a osservare le disposizioni relative all’elenco delle sanzioni europee e statunitensi, in particolar modo le attività commerciali con le organizzazioni, le persone e le società inserite in elenco. Il cliente è tenuto ad accertarsi che l’utilizzo o la cessione delle nostre merci e delle nostre prestazioni non abbia finalità vietate, militari soggette a richiesta di autorizzazione o legate a un piano di armamento, a meno di disporre delle necessarie autorizzazioni.
(4) Qualora sia necessario tramite eventuali controlli, il cliente su nostra richiesta deve immediatamente fornire tutte le informazioni sulla permanenza e sul destinatario finali, oltre che sulla finalità d’uso, delle nostre merci e delle nostre prestazioni.
(5) Il cliente ci esonera da qualsiasi rivendicazione del destinatario derivante dalla mancata osservanza degli obblighi sopra citati sul controllo delle esportazioni e si vincola a risarcire eventuali danni o spese da noi sostenuti in tal senso.
§ 17 Clausola sociale
Nella definizione dell’importo di un eventuale diritto al risarcimento che deve essere da noi adempiuto, derivante da, o connesso a questo contratto, si devono considerare ragionevolmente a nostro favore le nostre circostanze economiche, il tipo, il volume e la durata del rapporto d‘affari, eventuali responsabilità o colpe del cliente e una situazione d’installazione della merce particolarmente sfavorevole. In modo particolare le prestazioni sostitutive, i costi e le spese che dobbiamo sostenere devono essere in rapporto ragionevole al valore dell’articolo fornito.
§ 18 Forma scritta
Tutte le modifiche e le integrazioni del contratto richiedono la forma scritta per essere valide. I partner contrattuali soddisfano questo requisito anche inviando documenti in forma di testo, soprattutto mediante fax o e-mail, laddove non sia stato diversamente stabilito per singole dichiarazioni. La stessa convenzione della forma scritta può essere revocata solo per iscritto.
§ 19 Clausola salvatoria
Qualora una clausola di queste CGF sia o diventi inefficace o qualora queste CGF siano incomplete, resta salva la validità delle altre disposizioni. I partner contrattuali sostituiranno la clausola inefficace con una clausola giuridicamente valida che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della clausola inefficace. Lo stesso vale per le lacune contrattuali.
§ 20 Diritto applicabile
Vale il diritto della Repubblica Federale di Germania escluso il diritto di compravendita dell’ONU (CISG)
§ 21 Foro competente
Foro competente per tutte le controversie derivanti da e connesse a questo contratto è Stoccarda (Germania), qualora il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico, oppure un patrimonio autonomo di diritto pubblico, oppure qualora egli vi sia equiparato, o laddove abbia la sua sede o la sua filiale all’estero. Abbiamo il diritto di esercitare l’azione penale nella sede del cliente o in qualsiasi altro foro competente consentito.
Aggiornamento: Dicembre 2023