Condizioni Generali di Acquisto (CGA) di K2 Systems GmbH

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§1 Campo di applicazione
(1)
Su tutti i contratti stipulati con i fornitori e sulle relative obbligazioni precontrattuali trovano applicazione esclusiva le presenti Condizioni Generali di Acquisto (in prosieguo in breve CGA) per tutti i rapporti commerciali, salvo diversamente concordato per iscritto. Altre disposizioni contrattuali, anche se non esplicitamente rifiutate, non rappresentano parte integrante del contratto. Questo vale anche quando accettiamo senza riserve le consegne in conoscenza di condizioni contrastanti o differenti o qualora vi si faccia riferimento nella singola corrispondenza. Il nostro silenzio a riguardo di condizioni contrastanti, anche in caso di accettazione della conferma d’ordine, non è da considerarsi nostra accettazione di tali condizioni.

(2) Anche quando non ulteriormente segnalato con la stipula di contratti simili nel contesto di rapporti commerciali sussistenti, trovano esclusiva applicazione le nostre CGA nella rispettiva edizione consultabile su www.k2-systems.de al momento della commessa al fornitore, salvo diversamente concordato per iscritto dalle parti contrattuali. Il fornitore può ricevere gratuitamente su richiesta la rispettiva versione aggiornata delle CGA anche su supporto cartaceo.

(3) Tutti gli accordi definiti tra noi e il fornitore in riferimento ai contratti sono indicati per iscritto nei contratti, nelle presenti CGA e nelle nostre offerte.

(4) Ci riserviamo il diritto di pretendere dal fornitore la stipula di un accordo di garanzia di qualità. Tale accordo di garanzia di qualità costituisce parte integrante delle presenti CGA.

(5) Le presenti CGA valgono solo nei confronti di imprese, persone giuridiche di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico ai sensi dell’art. 310 comma 1 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch).

§2 Stipulazione del contratto
(1)
Trova applicazione esclusiva il contenuto dei nostri ordini scritti. Gli ordini o gli accordi accessori conferiti oralmente trovano applicazione sono con la rispettiva conferma scritta. I contratti di fornitura (ordine e accettazione) e i call-off delle forniture, ivi comprese le rispettive modifiche e integrazioni, necessitano la forma scritta.

(2) Qualora il fornitore non accettasse il nostro ordine entro cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione, si declina qualsiasi nostro vincolo derivante dall’ordine stesso. Qualora il fornitore non potesse o non volesse accettare il nostro ordine, è tenuto a comunicarcelo immediatamente/senza esitazione intenzionale.

(3) Il fornitore conferma i nostri ordini tramite conferma d’ordine scritta. La conferma scritta deve contenere prezzi, sconti e termini di consegna vincolanti, nonché gli ulteriori dati dell’ordine. Scostamenti rispetto al nostro ordine, soprattutto in merito a prezzi, sconti e termini di consegna, divengono parte integrante del contratto se da noi confermati per iscritto.

(4) Ci si riserva la proprietà dei disegni, degli schemi e di eventuale altra documentazione appartenente all’ordine. Ci riserviamo altresì tutti i diritti d’autore di tali documentazioni. Qualora il fornitore non accettasse i nostri ordini entro i termini indicati al capoverso 2 qui sopra, tale documentazione ci sarà restituita immediatamente.

(5) Ci si riserva la facoltà di richiedere modifiche dei beni della fornitura che si trovino in costruzione ed esecuzione, qualora ciò sia ragionevolmente accettabile da parte del fornitore. Gli effetti da ciò derivanti, in particolare i costi aggiuntivi o la riduzione dei costi e i termini di consegna, saranno concordati di comune accordo in maniera appropriata.

§3 Prezzi, pagamento, compensazione

(1) Il prezzo da noi indicato nell’ordine ha carattere vincolante. È da intendersi per consegna franco domicilio, incl. imposta sul valore aggiunto ai sensi di legge e spese di imballaggio, laddove non espressamente concordato diversamente per iscritto dalle parti.

(2) Le offerte, le bozze, le prove e i campioni del fornitore sono per noi gratuite, salvo altrimenti concordato esplicitamente. Non sono concesse retribuzioni o risarcimenti per le visite o per l’elaborazione di offerte, progetti ecc., salvo altrimenti concordato.

(3) Le fatture sono da inviarsi in copia semplice al nostro indirizzo commerciale al momento della spedizione della merce, tuttavia separatamente da quest’ultima. Oltre ai requisiti di legge obbligatori di cui all’art. 14 comma 4 della legge tedesca sull’imposta sul valore aggiunto (Umsatzsteuergesetz), le fatture devono contenere inoltre le informazioni seguenti: numero del fornitore, numero e data dell’ordine, punti di scarico merci, numero e data della bolla di consegna, quantità delle merci e/o servizi fatturati nonché paese di origine delle merci fornite. Le fatture non emesse correttamente verranno considerate non prodotte.

(4) Il pagamento ha luogo entro 14 giorni dalla corretta emissione della fattura con sconto del 3% oppure entro 45 giorni dalla corretta emissione della fattura al netto, salvo altrimenti concordato. In caso di accettazione di consegne anticipate, l’esigibilità si riferisce alla data di consegna concordata.

(5) In caso di consegna viziata ci si riserva il diritto di trattenere il pagamento del valore proporzionale sino al regolare adempimento. Allo stesso modo il pagamento (senza riserve) non costituisce dichiarazione di riconoscimento dell’adempimento né rinuncia alla responsabilità del fornitore per vizi della cosa.

(6) I diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge ci spettano a pieno titolo. Il fornitore ha solo la facoltà di compensare i crediti non da noi contestati oppure appurati per atto esecutivo. Inoltre, nel contesto dell’art. 354 a del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch), il fornitore ha la facoltà di cedere a terzi i diritti in virtù del presente contratto solo previo nostro benestare scritto, il quale non potrà essere rifiutato ingiustamente. Al fornitore spetta diritto di ritenzione o diritto di rettifica per il non adempimento solo nel contesto dello specifico rapporto contrattuale.

§4 Periodo di esecuzione, ritardi

(1) Tutti i termini e tutte le scadenze di consegna citati/e o altrimenti concordati/e nell’ordine sono vincolanti. Per il rispetto del termine di consegna o della scadenza di consegna fa fede il ricevimento merci presso la nostra sede.

(2) Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente di ogni incombente violazione dei termini/delle scadenze di consegna, ivi comprese relative cause e prevista durata del ritardo. Resta salvo che in tal caso sussiste mora nella consegna.

(3) In caso di ritardo della consegna ci spettano tutti i diritti previsti dalla legge. In caso di ritardo della consegna avremo la facoltà di pretendere a partire dal 3° giorno una mora contrattuale pari all’1% del valore del contratto, tuttavia al massimo pari al 5%. Ci si riserva la facoltà di esercitare ulteriori diritti previsti dalla legge.

§5 Imballaggio, spedizione, consegne parziali, trasferimento del rischio

(1) La consegna e la spedizione avvengono a rischio del fornitore franco domicilio presso il nostro indirizzo commerciale o presso un luogo di consegna da noi indicato. I costi di imballaggio, spedizione e assicurazione sono a carico del fornitore. Qualora non sussistano nostre eventuali disposizioni di imballaggio il fornitore è tenuto a imballare tutte le consegne come è consuetudine del settore e del commercio, cosicché l’imballaggio garantisca la protezione delle merci fornite fino all’indirizzo di consegna. Gli imballaggi potranno essere resi al fornitore. Il luogo di adempimento per l’obbligo di ritiro dell’imballaggio ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinamento tedesco sugli imballaggi (Verpackungsverordnung) corrisponde al luogo di trasferimento della merce.

Qualora sia concordata la consegna franco fabbrica in un caso specifico, il fornitore è tenuto a provvedere alla spedizione per noi più economica e alla corretta dichiarazione (del valore delle merci). Anche in questo caso il fornitore risponde per eventuali danni di trasporto.

(2) È da allegarsi alla merce una bolla di consegna in copia semplice, la quale conterrà, oltre alla denominazione precisa dell’entità della fornitura, anche il numero d’ordine, il numero di articolo, il tipo, la quantità ecc. Qualora il fornitore omettesse tali dati, saranno inevitabili ritardi nell’elaborazione per i quali non ci si assume alcuna responsabilità.

(3) Le consegne parziali sono accettate solo previo accordo esplicito. In caso di consegna parziale è sempre da indicarsi il quantitativo rimanente.

(4) Il trasferimento del rischio ha luogo presso l’indirizzo di consegna da noi indicato.

§6 Vizi della cosa e vizi giuridici, obblighi di ispezione e denuncia dei vizi, diritti rivendicabili in virtù di eventuali vizi

(1) Salvo diversamente concordato, il fornitore garantisce che tutte le merci fornite soddisfano i più attuali standard tecnici, le disposizioni legislative applicabili del luogo di consegna e, se noto al fornitore, del luogo di utilizzo delle merci/del nostro prodotto finale, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente esigibile nel caso specifico e corrispondente ai regolamenti e alle direttive delle autorità, delle associazioni professionali e delle associazioni di categoria. Qualora nel caso specifico si rendano necessarie deroghe a tali regolamenti, il fornitore è tenuto a richiederne l’approvazione scritta del committente. Nel caso in cui il fornitore abbia riserve in merito al tipo di esecuzione da noi richiesto, è tenuto a comunicarcele immediatamente.

(2) Il fornitore garantisce che la merce viene fornita non gravata da diritti di terzi e che la consegna non viola alcun diritto di terzi. Il fornitore ci esonera pertanto su semplice richiesta da eventuali pretese di terzi.

(3) Nel campo d’impiego dell’art. 377 del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch) (acquisto commerciale reciproco), l’obbligo di ispezione e denuncia dei vizi ivi stabilito viene modificato come segue:

se constatabili durante l’ispezione nel contesto di un processo commerciale regolare, i vizi della merce fornita vengono notificati al fornitore entro una settimana dalla ricezione merci; i vizi non constatabili in una tale ispezione vengono notificati con il termine di una settimana dall’identificazione degli stessi. Perché sia rispettato tale termine è sufficiente l’invio per tempo della denuncia dei vizi al fornitore.

Il controllo dell’entrata merci contempla la mera ispezione delle merci per quanto concerne scostamenti constatabili all’esterno e riguardanti l’identità e il numero di pezzi, nonché i danni di trasporto evidenti all’esterno. Durante l’entrata merci viene eseguito un controllo di qualità tramite verifica a spot.

Il fornitore rinuncia dunque alla possibilità di obbiettare il ritardo della denuncia dei vizi e a pretendere la ricezione senza riserve delle merci. Resta salvo il nostro diritto di controllare le merci in modo più esteso.

(4) L’art. 377 del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch) non trova applicazione né direttamente né analogamente sui contratti di prestazione d’opera. Allo stesso modo saremo esonerati dall’obbligo di ispezione e denuncia dei vizi anche per altri contratti non contemplati dall’art. 377 del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch).

(5) I diritti di garanzia ci spettano senza alcuna limitazione.

(6) A titolo integrativo dei diritti di garanzia previsti dalla legge, anche in caso di contratto di prestazione d’opera e nel contesto di un adempimento successivo dello stesso, ci si riserva il diritto di pretendere a nostra discrezione la risoluzione del vizio oppure la fornitura di un bene privo di vizio.

Inoltre ci riserviamo, anche in caso di contratto di compravendita, il diritto di eliminare in proprio i vizi nei casi urgenti o nel conteso di un nostro dovere di minimizzazione dei danni, previo contatto con il fornitore e secondo i requisiti previsti dall’art. 637 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch) (applicazione analoga).

(7) Il termine di prescrizione dei diritti rivendicabili in virtù di eventuali vizi corrisponde a 36 mesi dal passaggio del rischio, salvo altrimenti concordato per iscritto o salvo termini di prescrizione più lunghi previsti dalla legge. Sono fatti salvi l’art. 634 a comma 3–5 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch) in caso di contratto di prestazione d’opera e l’art. 438 comma 3–5 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch) in caso di contratto di compravendita, nonché l’art. 479 comma 2 e 3 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch).

(8) La nostra notifica scritta dei vizi interrompe il decorrere del termine di garanzia. Il termine di garanzia riprende a decorre solo due mesi dopo la conclusione positiva dell’adempimento successivo o dopo che il fornitore avrà rifiutato per iscritto la garanzia. In caso di consegna sostitutiva, il termine di garanzia decorre ex novo a partire dalla data di fornitura della merce sostitutiva.

§7 Responsabilità civile del produttore, esonero, assicurazione contro la responsabilità civile

(1) Se, in virtù di un danno del prodotto per cui è responsabile il fornitore, venisse da noi preteso un risarcimento danni da parte di terzi, il fornitore è tenuto a esonerarci su semplice richiesta da tutti i diritti di terzi, ivi compresi i costi necessari per la negatoria di tali diritti, qualora la causa risieda nell’ambito di sovranità o nell’organizzazione del fornitore.

(2) Qualora fossimo costretti a indire una campagna di richiamo dei prodotti ai sensi del capoverso 1 qui sopra, il fornitore è tenuto al risarcimento di tutte le nostre spese risultanti da/in collegamento con tale campagna di richiamo. Qualora ci sia possibile e sia da noi ragionevolmente esigibile a livello di tempistica, informeremo il fornitore sul contenuto e sull’entità della campagna di richiamo, offrendogli l’occasione di prendere posizione in merito. Restano salvi nostri ulteriori diritti ai sensi di legge.

(3) Il fornitore è tenuto a stipulare e mantenere un’assicurazione contro la responsabilità civile del produttore con una somma di copertura adeguata alla merce. Restano salvi nostri ulteriori diritti ai sensi di legge. La presente disposizione non comporta alcuna limitazione della responsabilità civile.

§8 Altri obblighi del fornitore

(1) Il fornitore è tenuto a garantire, anche per un periodo di 10 anni dalla conclusione dei rapporti di fornitura, la fornitura a condizioni adeguate dei prodotti forniti o di parti di essi a titolo di pezzi di ricambio.

(2) Il fornitore è tenuto ad assicurarsi di conoscere tutti i dati/tutte le circostanze importanti per l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ivi compreso l’impiego da noi previsto per le merci da lui fornite. Egli è responsabile che le sue forniture comprendano tutti i servizi necessari per l’impiego sicuro, economico e conforme alle disposizioni, nonché che siano adatte all’impiego previsto e corrispondano agli standard economici e tecnici.

(3) Il fornitore è tenuto a informarci esaustivamente in merito ai permessi delle autorità e agli obblighi di denuncia alle autorità necessari per l’importazione e la gestione delle merci fornite.

(4) Il fornitore è tenuto a monitorare costantemente la qualità delle sue forniture e dei suoi servizi. È tenuto altresì a rispettare il nostro accordo di garanzia di qualità per i fornitori nella rispettiva versione in vigore. A questo proposito creerà e manterrà un sistema di garanzia di qualità conforme a ISO 9001:2015 o ad altro standard con noi concordato. Le modifiche dei beni forniti necessitano il nostro previo benestare. Per tutti i prodotti a noi forniti, il fornitore è tenuto a registrare per iscritto quando, in che modo e da parte di chi durante la produzione sia stata assicurata la qualità priva di vizi dei beni forniti. Tali registrazioni sono da conservarsi per almeno 10 anni e da presentare su richiesta. I subfornitori saranno vincolati dagli stessi obblighi.

(5) Restano salvi gli ulteriori obblighi del fornitore.

§9 Beni messi a disposizione da K2 Systems GmbH

(1) Campioni, modelli, attrezzi, disegni e altre documentazioni da noi resi disponibili al fornitore o sviluppate dal fornitore per noi con i nostri mezzi finanziari sono e rimangono di nostra proprietà. Qualora debbano restare in possesso del fornitore, viene qui concordato un rapporto di intermediazione del possesso (art. 930 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch)).

(2) Le sostanze o le parti messe a disposizione restano di nostra proprietà. È consentito utilizzarle solo nel contesto dell’ordine. Il fornitore esegue per noi la lavorazione delle sostanze e il montaggio delle parti. In caso di collegamento, commistione o lavorazione di sostanze e parti con altri beni che non siano di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo bene nel rapporto corrispondente al valore delle sostanze e delle parti messe a disposizione rispetto agli altri oggetti lavorati al momento del collegamento, della commistione o della lavorazione. Qualora il nostro sia da considerarsi bene principale, si concorda che il fornitore ce ne trasferisca la comproprietà pro quota. Il fornitore è tenuto alla custodia della nostra proprietà esclusiva e della nostra comproprietà.

§10 Patto di riservato dominio

Si riconosce il mero riservato dominio semplice; altre forme di riservato dominio necessitano l’espresso accordo scritto.

§11 Riservatezza

(1) Qualora e nella misura in cui il fornitore, nel corso dell’elaborazione dell’ordine, ottenesse informazioni, in particolare in merito a dettagli tecnici, egli è tenuto alla riservatezza di tali contenuti.

(2) Le conoscenze e le informazioni comunicate possono essere utilizzate solo nel contesto dell’ordine concreto e rese accessibili solo ai dipendenti coinvolti nell’elaborazione dell’ordine che siano stati vincolati a loro volta a rispettare la riservatezza dei contenuti. È consentito l’inoltro a terzi delle conoscenze comunicate solo previo nostro benestare scritto. In questo caso anche i terzi verranno vincolati da un corrispondente obbligo di riservatezza.

(3) Il fornitore si impegna a fornire su richiesta tutta la documentazione riservata trasferitagli, indipendentemente dal fatto che questa gli sia stata trasmessa all’inizio della collaborazione o sia stata prodotta in seguito all’elaborazione del nostro ordine. Tale obbligo vale in particolare in caso di conclusione della collaborazione. In questo caso il fornitore garantisce che il trasferimento della documentazione riservata è completo e che non ne sono state trattenute copie.

(4) Si esclude esplicitamente il diritto di ritenzione della documentazione riservata indipendentemente dalla rispettiva motivazione giuridica.

§12 Forma scritta

Tutte le modifiche e le integrazioni del contratto necessitano la forma scritta. Le parti contrattuali soddisfano questo requisito anche inviando documenti in forma testuale, soprattutto mediante fax o e-mail, laddove non sia stato diversamente definito per singole dichiarazioni. Lo stesso accordo sulla forma scritta è revocabile solo per iscritto.

§13 Diritto applicabile

Trova applicazione il diritto della Repubblica Federale di Germania ad esclusione del diritto di compravendita dell’ONU (CISG).

§14 Luogo di adempimento, foro competente

(1) Laddove non espressamente concordato diversamente per iscritto, il luogo di adempimento di tutti gli obblighi del presente contratto è la nostra sede al momento della stipula del contratto.

(2) Foro competente per qualsiasi controversia derivante da e connessa al presente contratto è Stoccarda (Germania), qualora il fornitore sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, nonché laddove egli vi sia equiparato o abbia la sua sede o filiale all’estero. Ci si riserva il diritto di promuovere causa presso la sede del fornitore o qualsiasi altro foro competente ammesso.

§15 Nullità parziale

Qualora una disposizione delle presenti CGA sia o diventi inefficace o qualora le presenti CGA risultino incomplete, resta salva la validità delle restanti disposizioni. Le parti contrattuali sostituiranno la clausola inefficace con una clausola giuridicamente valida che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della clausola inefficace. Lo stesso vale per le lacune contrattuali.

Febbraio 2023